Regolamento

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Documento superato in fase di riscrittura


Titolo I
Assemblea dei soci

Art. 1 – Composizione dell’Assemblea

  1. Sono Soci Ordinari dell’associazione coloro che chiedono di farne parte attraverso la sottoscrizione dell’istanza, il cui modello è predisposto dal Consiglio Direttivo e versano la quota sociale annuale il cui ammontare è deliberato dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
  2. I Soci Onorari dell’associazione sono nominati, sentita la disponibilità degli interessati, dal Consiglio Direttivo su proposta di uno dei componenti del Consiglio Direttivo ovvero su proposta dell’Assemblea dei Soci.
  3. I Soci sono riuniti in Assemblea, organo permanente dell’associazione, alla quale sono attribuite funzioni e compiti specificati nello Statuto e nel presente Regolamento.

Art. 2 – Iscrizione dei Soci – Libro Soci

  1. L’istanza di iscrizione tra i Soci unitamente all’attestazione del versamento della quota sociale di cui al precedente articolo 1, devono essere depositati presso la segreteria dell’associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l’iscrizione tra i Soci nel caso in cui il richiedente, in base ad oggettivi elementi di conoscenza, non soddisfi i requisiti di moralità richiesti dalle origini e dalle finalità statutarie dell’associazione.
  3. Gli associati sono iscritti in apposito Libro soci conservato ed aggiornato a cura del Consiglio Direttivo e depositato presso la segreteria dell’associazione. Il Libro soci è diviso in due sezioni: Soci Ordinari e Soci Onorari.
  4. Nel Libro soci devono essere indicati gli estremi identificativi degli associati nonché il recapito o il domicilio cui devono essere indirizzate le comunicazioni degli organi di amministrazione ed ogni atto afferente all’associazione.
  5. L’iscrizione nel Libro Soci è seguita dalla consegna di una tessera che attesta la qualifica di Socio dell’associazione.

Art. 3 – Esclusione e decadenza degli associati

  1. La proposta di esclusione di un Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito il Collegio dei Garanti, se nominato, che raccoglie in contraddittorio scritto tra le parti motivazioni, osservazioni e controdeduzioni all’ipotesi di esclusione.
  2. La proposta di esclusione sarà discussa nella prima seduta dell’Assemblea che viene convocata dopo la deliberazione del Direttivo. Accompagnata dalla relativa motivazione, la proposta è trasmessa ai singoli associati che verranno informati anche della data di convocazione dell’Assemblea.
  3. La deliberazione dell’Assemblea dei soci è definitiva e non è soggetta ad appello presso altri organi dell’associazione.
  4. L’esclusione può essere proposta esclusivamente nei seguenti casi:
    1. violazione delle disposizioni delle norme statutarie e/o regolamentari;
    2. violazione delle disposizioni degli organi dell’Associazione;
    3. assunzione di comportamenti contrari alle finalità ed allo spirito dell’Associazione;
    4. assunzione di comportamenti pregiudizievoli per il buon nome e l’onorabilità dell’Associazione;
    5. assunzione di comportamenti puniti dalla legge con la pena dell’interdizione dai pubblici uffici.
  5. La decadenza degli associati opera di diritto in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo nella nota di sollecito con la quale si chiede, al socio inadempiente, di regolarizzare la propria posizione contributiva.

Art. 4 – Elezione  degli Amministratori da parte dell’Assemblea dei Soci

  1. L’Assemblea dei soci che provvede all’elezione degli amministratori viene convocata almeno tre mesi prima della scadenza definitiva del Consiglio Direttivo in carica; partecipano all’Assemblea tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale per i quali non siano in pendenti proposte di esclusione.
  2. La convocazione è predisposta dal Presidente dell’Associazione, deve essere trasmessa a ciascun associato nel luogo in cui il Socio ha eletto il proprio domicilio ovvero nel luogo indicato nel Libro dei Soci di cui al precedente articolo 2.
  3. Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali per i quali non siano pendenti proposte di esclusione.
  4. Copia della convocazione dell’Assemblea e dell’elenco dei candidati alla carica di amministratore deve essere affissa all’albo dell’associazione.

Art. 5 – Votazione per la nomina degli Amministratori

  1. L’Assemblea dei Soci che provvede al rinnovo del Consiglio Direttivo, delibera in prima convocazione con la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti.
  2. L’Assemblea, riunita per gli adempimenti di cui al comma precedente, nomina un Presidente dell’Assemblea e due scrutatori; i tre sono scelti tra coloro che non hanno presentato al propria candidatura al Consiglio Direttivo.
  3. La votazione per la nomina degli amministratori avviene con scrutinio segreto per mezzo di apposita scheda predisposta dal Consiglio Direttivo.
  4. L’elenco di coloro che hanno riportato voti viene stilato immediatamente al termine delle operazioni di spoglio delle schede; con le stesse modalità vengono dichiarati i componenti del nuovo Consiglio Direttivo.
  5. Le schede scrutinate sono depositate per un periodo di sei mesi presso la segreteria dell’associazione; trascorso tale termine le schede sono distrutte.

Art. 6 – Convocazione dell’Assemblea Ordinaria

  1. L’Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria, secondo quanto previsto dallo Statuto, per la trattazione di argomenti aventi per oggetto la gestione dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci e determina la data della prima e della seconda convocazione.
  3.  Il verbale della seduta del Consiglio Direttivo che delibera l’ordine del giorno viene esposto all’albo dell’Associazione entro tre giorni dalla chiusura della seduta del Consiglio.
  4. La convocazione dell’Assemblea ordinaria deve essere fatta pervenire agli interessati almeno 10 giorni prima della seduta in forma scritta e deve essere contemporaneamente esposta all’albo dell’associazione.

Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea Straordinaria

  1. L’Assemblea dei Soci si riunisce in sessione straordinaria esclusivamente nei casi previsti dallo Statuto.
  2. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera l’ordine del giorno dell’Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei suoi componenti e determina la data della prima e della seconda convocazione.
  3. Il verbale della seduta del Consiglio Direttivo che delibera l’ordine del giorno viene esposta all’albo dell’associazione, entro tre giorni dalla chiusura della seduta del Consiglio.
  4. Non è ammessa la convocazione dell’Assemblea straordinaria in assenza di esplicite e motivate proposte a supporto dell’ordine del giorno.
  5. La convocazione dell’Assemblea straordinaria deve essere fatta pervenire agli interessati almeno 10 giorni prima della seduta a mezzo di lettera raccomandata consegnata per posta o a mano  e deve essere contemporaneamente esposta all’albo dell’associazione.

Art. 8 – Richiesta di convocazione dell’Assemblea da parte degli associati

  1. La richiesta di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 10 dello Statuto deve essere indirizzata al Presidente dell’Associazione e deve contenere l’indicazione degli argomenti che si propone vengano trattati.
  2. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio Direttivo, per la determinazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera la convocazione dell’Assemblea entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 9 – Apertura  e svolgimento dell’Assemblea

  1. All’inizio di ogni seduta, l’Assemblea dei Soci provvede alla nomina di un Presidente e di un Segretario; può essere eletto presidente dell’Assemblea lo stesso Presidente dell’Associazione.
  2. Il Presidente assicura il regolare svolgimento dei lavori dell’Assemblea e svolge la funzione di moderatore tra gli intervenuti.
  3. Le deliberazioni, con le maggioranze previste dallo Statuto, sono assunte per voto palese con alzata di mano. Le deliberazioni aventi per oggetto il rinnovo delle cariche sociali ed argomenti che fanno riferimento a persone fisiche sono assunte con voto segreto, in tal caso l’Assembla provvede alla nomina di due scrutatori che coadiuveranno il presidente nello spoglio delle schede da scrutinare.
  4. Il Segretario verbalizza lo svolgimento dell’Assemblea e sintetizza gli interventi dei partecipanti. Chi desideri far riportare dichiarazioni integrali deve consegnarne al segretario il testo scritto che viene allegato al verbale dell’Assemblea. Il Verbale è trascritto sull’apposito Libro dei Verbali conservato presso la sede dell’associazione.

Titolo II
Consiglio Direttivo

Art. 10 – Composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è organo collegiale cui compete la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione e si insedia su convocazione del Presidente.
  2. Ai membri del Consiglio Direttivo è richiesta una partecipazione costante e coerente con le iniziative e le finalità statutarie dell’Associazione.
  3. La partecipazione si esplicita prioritariamente con la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e, in subordine, con l’accettazione delle deleghe che il collegio intenda attribuire, per competenza o disponibilità, ai singoli amministratori.
  4. Il Presidente uscente dispone la convocazione del nuovo organo di amministrazione entro 15 giorni dall’elezione dei nuovi amministratori; in caso di inerzia provvede il Presidente del Collegio dei Revisori.
  5. All’atto dell’insediamento dell’organo di amministrazione, il Presidente uscente relaziona i nuovi amministratori in ordine alla situazione generale dell’associazione, alle attività istituzionali ed alla situazione economico patrimoniale dell’ente.

Art. 11 – Insediamento del Consiglio Direttivo

  1. La data di insediamento coincide con la prima riunione del Consiglio Direttivo convocata dal Presidente uscente e da questa decorre il quadriennio di vigenza del Consiglio Direttivo.
  2. Ad ognuno degli amministratori è riconosciuto il diritto di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari ad amministrare l’Associazione.
  3. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere con maggiore anzianità di carica oppure, in caso di pari anzianità di carica, dal consigliere più anziano di età.

Art. 12 – Nomina del Presidente e del Vice Presidente

  1. Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vicepresidente.
  2. Si procede prioritariamente alla nomina del Presidente; è eletto alla carica di Presidente il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validi. Con lo stesso criterio viene eletto il Vice presidente.
  3. Le votazioni avvengono normalmente a scrutinio segreto; i consiglieri possono tuttavia decidere di procedere per voto palese.
  4. I candidati alle due cariche devono astenersi dal voto per la carica a cui concorrono.

Art. 13- Revoca, decadenza e surroga degli amministratori

  1. È facoltà dell’Assemblea dei Soci revocare, con la maggioranza prevista dallo Statuto, il Consiglio Direttivo o singoli amministratori.
  2. L’Assemblea che delibera sulla revoca è convocata con le modalità previste per la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci.
  3. La revoca, sia in prima che in seconda convocazione, avviene con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per il calcolo della maggioranza non sono conteggiati i componenti del Consiglio Direttivo.
  4. L’eventuale assenza dalle sedute dell’organo collegiale devono essere comunicate e motivata, verbalmente o per iscritto, al Presidente.
  5. L’amministratore che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo previa contestazione scritta delle assenze; l’interessato ha quindici giorni, dal ricevimento della comunicazione scritta, per presentare le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo.
  6. Decorsi infruttuosamente i quindici giorni ovvero dopo aver esaminato le memorie presentate dall’interessato, il Consiglio Direttivo delibera in via definitiva.
  7. Le dimissioni degli amministratori sono presentate con lettera scritta indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo.
  8. L’amministratore nominato in surroga di un componente del Consiglio Direttivo dichiarato decaduto, dimissionario o cessato per qualsiasi altra causa dura in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
  9. In caso di revoca dell’intero Consiglio, con l’insediamento del nuovo organismo iniziano a decorrere i termini di un nuovo mandato previsto dallo Statuto.

Art. 14 – Nomina e funzioni del Segretario

  1. Il Consiglio Direttivo può affidare ad un socio l’incarico di Segretario dell’Associazione.
  2. Al Segretario, che opera in stretta collaborazione con il Presidente e il Vice Presidente, sono attribuiti di massima i seguenti compiti:
    1. la gestione della corrispondenza e degli atti da sottoporre alla firma del Presidente;
    2. la gestione dell’archivio dell’associazione;
    3. la gestione dei rapporti con i consulenti ed i professionisti che collaborano l’Associazione;
    4. la predisposizione della documentazione necessaria allo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
    5. la stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
    6. la conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci;
    7. le attività relative alla organizzazione e gestione della struttura e dell’eventuale personale dell’Associazione.

Art. 15 – Convocazioni del Consiglio Direttivo – Verbalizzazioni

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con lettera a firma del Presidente contenente l’indicazione del luogo dove sarà tenuta l’adunanza e l’ordine del giorno da trattare.
  2. Il Presidente determina l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo tenendo conto di eventuali richieste provenienti dagli associati in accordo alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.
  3. Non possono essere deliberati argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
  4. Solo per comprovati motivi di urgenza, con la presenza di tutti gli amministratori dell’associazione e previo parere favorevole di tutti i presenti, è ammessa la discussione e la deliberazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno comunicato in sede di convocazione della seduta.
  5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario e trascritte sull’apposito Libro dei Verbali.

Art. 16 – Deliberazioni relative allo Statuto e regolamenti

  1. Il Consiglio Direttivo delibera la proposta di adozione di regolamenti e/o di modifiche agli stessi quando ciò sia reputato idoneo a garantire la corretta amministrazione e gestione dell’Associazione.
  2. Per deliberare la proposta di nuovi regolamenti o di proposte di modifiche a regolamenti in essere è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo delibera la proposta di nuovo Statuto ovvero la proposta di modifiche allo Statuto vigente, da sottoporre all’Assemblea, accompagnando la stessa con motivata relazione.

Titolo III

Il Collegio dei Revisori dei Conti – Collegio dei Garanti

Art. 17 – Criteri per la nomina del Collegio dei Revisori

  1. L’Assemblea dei Soci può stabilire la nomina di un Collegio dei Revisori.
  2. Il Collegio è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti eletti anche tra non soci.
  3. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 18 – Funzionamento del Collegio dei Revisori

  1. Il Collegio dei Revisori si riunisce nei tempi e nei modi stabiliti dal proprio Presidente.
  2. Il Presidente risponde del corretto funzionamento del Collegio, regola i lavori ed attribuisce incarichi istruttori agli altri componenti, se ritenuto necessario.
  3. Per l’assolvimento dei propri compiti i componenti del Collegio dei Revisori hanno libero accesso alla documentazione dell’associazione.
  4. Il Collegio dei Revisori predispone una relazione annuale sull’andamento gestionale dell’associazione; la relazione accompagna la proposta di approvazione del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci.
  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed all’Assemblea dei Soci ed ha l’obbligo di esprimere il proprio parere sugli argomenti che hanno rilevanza ai fini contabili e fiscali.

Art. 19 – Criteri per la nomina del Collegio dei Garanti

  1. L’Assemblea dei Soci può stabilire la nomina di un Collegio dei Garanti composto da tre soci.
  2. I componenti del Collegio, se istituito, sono eletti con le medesime modalità
    previste per i componenti del Consiglio Direttivo.
  3. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente.

Art. 20 – Funzionamento del Collegio dei Garanti

  1. II Collegio dei Garanti è organo consultivo nella risoluzione delle controversie che possono
    sorgere tra associati ovvero tra l’Associazione ed i singoli soci ovvero tra organi
    dell’Associazione.
  2. Il Collegio si riunisce nei tempi e nei modi stabiliti dal proprio Presidente.
  3. Il Presidente risponde del corretto funzionamento del Collegio, regola i lavori ed attribuisce incarichi istruttori agli altri componenti, se ritenuto necessario.
  4. Può ricorre al Collegio il singolo associato, nel caso in cui la controversia sia
    attinente ai rapporti tra i soci ovvero tra i soci e l’associazione, oppure il
    Presidente  dell’associazione e,  se costituito,  il  Presidente del  Collegio dei
    Revisori.
  5. Il ricorrente presenta specifica istanza alla segreteria dell’Associazione che la
    inoltra al Collegio.
  6. L’istanza   deve   indicare   i   motivi   della   controversia   e   le   aspettative   del
    proponente; all’istanza devono essere allegati i documenti che il ricorrente
    ritenuti utili.
  7. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 del presente Regolamento il Presidente del
    Collegio acquisisce sia la deliberazione del Consiglio Direttivo sia le memorie del
    socio per il quale viene proposta l’esclusione.
  8. In tutti  gli  altri  casi  sarà compito del  Presidente del  Collegio acquisire i
    documenti e le memorie utili a definire la controversia.
  9. Nelle ipotesi di cui all’articolo 3 il Collegio, entro trenta giorni dall’acquisizione
    dell’istanza, trasmette la propria decisione al Presidente dell’associazione per gli
    adempimenti di conseguenza.
  10. Negli altri casi il Collegio assume le proprie determinazioni entro sessanta giorni
    dall’inoltro della richiesta.
  11. Le decisioni del Collegio sono assunte in forma di deliberazione scritta e
    motivata firmata da tutti i componenti del Collegio e vengono portate all’attenzione dell’Assemblea; oltre al dispositivo vero e proprio, può contenere proposte e suggerimenti finalizzati a migliorare la vita istituzionale dell’Associazione.